Prevenzione usura

Il sovraindebitamento è la condizione in cui persone fisiche, (non soggetti fallibili), vivono uno squilibrio permanente tra le entrate e le uscite per svariate cause.

Adventum affianca le persone nell’analisi del bilancio familiare per chiarire la natura e la priorità dei vari debiti con l’obiettivo di rendere di nuovo possibile l’equilibrio economico. In caso di oggettiva necessità e utilità, può sostenere le famiglie per un prestito bancario di consolidamento.

Conosci meglio la Fondazione Adventum, le sue attività e i servizi gratuiti che offre.

Compila il form per richiedere una consulenza gratuita.

Supporto gratuito

Descrivici la tua situazione finanziaria
Annulla

Una situazione di sovraindebitamento e l’impossibilità di avere un unico prestito con cui chiudere tutti i debiti possono indurre la persona a cadere sotto usura.

La Fondazione Adventum può intervenire rendendo di nuovo possibile la concessione di un prestito bancario grazie ai fondi previsti dall’art. 15 della Legge 108/96.

Ma la prevenzione del rischio usura passa anche dall’educazione alla legalità e all’uso responsabile del denaro attraverso percorsi formativi rivolti soprattutto ai giovani, i primi a dover capire entità e gravità del fenomeno.

Per raggiungere questi obiettivi la Fondazione Adventum collabora con le Istituzioni e il mondo associazionistico ma anche con l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e con le Forze dell’Ordine.

Oltre alle soluzioni economiche, Adventum offre consulenze dal punto di vista giuridico, fiscale, bancario e sostegno morale tramite la collaborazione dei professionisti volontari dell’Ambulatorio Antiusura ONLUS di Roma, chiamando il numero verde 800 810 123.

La Fondazione Adventum si attiva per aiutare le persone che hanno i requisiti, facendo in modo che i loro debiti vengano risolti attraverso le banche convenzionate.

Possono richiedere aiuto alla Fondazione le persone fisiche (lavoratori dipendenti e pensionati) non bancabili.

Si tratta di un percorso da fare insieme, Fondazione Adventum e persone sovraindebitate, per arrivare a liberarsi dal peso dei debiti e riappropriarsi della propria vita. Come è successo a Fabio (leggi la sua storia).

Scopri le altre associazioni sul territorio nazionale che collaborano con il Dipartimento del tesoro, ai sensi dell’art 15 della Legge 108/96, attraverso il

Per saperne di più

La legge n. 3/2012 (così come successivamente modificata) ha fornito per la prima volta la definizione normativa di sovraindebitamento e disciplinato strumenti di risoluzione dello stesso. Il sovraindebitamento è definito come il “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La legge si rivolge a:

  • Un imprenditore (singolo o associato), purché non soggetto al fallimento (imprese commerciali non piccole, “sotto soglia” rispetto ai parametri dell’art. 1 della legge fallimentare e, indipendentemente dalle dimensioni, imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, imprenditori agricoli, gli enti no profit, le start up innovative);
  • Un libero professionista o lavoratore autonomo;
  • Un soggetto appartenente alla ben più ampia e generale categoria del consumatore, cioè un debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

I sistemi di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, secondo la l 3/2012, sono:

  • La procedura dell’accordo del debitore (dedicata a imprenditori – non fallibili – e liberi professionisti);
  • La procedura del Piano del consumatore (si caratterizza per l’assenza di un procedimento volto ad acquisire il consenso dei creditori);
  • In alternativa, o in alcune ipotesi in conseguenza di tali due procedure, la procedura di liquidazione del patrimonio.

Tutte e tre le procedure ruotano attorno all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dal 28.1.2015 è entrato in vigore il decreto 202/2014 che disciplina tali organismi. La procedura presso l’Organismo ha un costo che è indicato nei regolamenti dei singoli organismi e può variare da Organismo a Organismo. Il debitore, dopo aver valutato, eventualmente con il supporto e la consulenza di un professionista esperto sui temi del sovraindebitamento, che la procedura di soluzione della crisi sia adatta al suo caso e utile, potrà rivolgersi a uno degli organismi iscritti nel registro nazionale presso il Ministero della Giustizia. L’Organismo curerà alternativamente, a seconda della qualità del debitore, la proposta di accordo o il Piano del consumatore. La differenza tra le due procedure (accordo del debitore e Piano del consumatore) sta nella necessità, solo nel primo caso, di acquisire il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Resta la possibilità per il debitore di avvalersi di propri consulenti per il confezionamento della proposta di accordo o del Piano, depositando quindi il ricorso al Tribunale e chiedendo di nominare un professionista per la valutazione dell’accordo o del Piano e per l’attestazione di fattibilità.

I passaggi del Piano del consumatore sono la redazione di un piano da parte dell’Organismo di composizione della crisi, il deposito nel Tribunale del luogo di residenza del soggetto sovra indebitato la valutazione giudiziale della fattibilità del piano, la condotta del consumatore con riguardo alla ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni al momento della loro assunzione, la mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento.
I vantaggi del Piano sono che anche i crediti privilegiati potrebbero subire un consistente ridimensionamento, se non vi sono ragionevoli possibilità di ottenere un miglior risultato dalla liquidazione del patrimonio; la presentazione del Piano blocca il decorso degli interessi sui debiti chirografari; all’esito, sarà possibile ottenere il blocco delle procedure esecutive e l’esdebitazione nel caso di regolare adempimento del Piano per i debiti non soddisfatti.

Negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della legge 3/2012, le procedure di composizione indicate, hanno stentato a decollare, anche per l’assenza di un regolamento che disciplinasse la costituzione e l’operatività degli Organismi di composizione della crisi, vero perno delle procedure. Quelle effettuate nei Tribunali nazionali, sono avvenute attraverso la nomina da parte del giudice di un professionista che effettuasse una valutazione del Piano o dell’accordo proposto dal debitore e ne attestasse la fattibilità.